REGOLAMENTO
Mostra Mercato dell’usato e dell’antiquariato

Nota preliminare:

A seguito dell’emanazione della Circolare n. 555 del 07.06.2017 del Capo della Polizia Gabrielli e la Direttiva n. 11001 del 28.07.2017 “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” del Capo di Gabinetto Morcone, relative all’adozione di specifiche misure di safety e security per le pubbliche manifestazioni, anche la Fiera dell’oggetto ritrovato si è dotata di uno specifico piano di emergenza.

Lungo tutta l’area della Fiera troverete elaborati grafici e cartelli che indicano le vie d’esodo e i percorsi da seguire in caso di evacuazione.

È stato predisposto un presidio sanitario c/o Palazzo Municipio di Feltre e saranno presenti durante l’intera durata della Fiera addetti alla gestione dell’emergenza, identificati da specifica divisa, le UNICHE persone che possono intervenire con gli estintori presenti nell’area della manifestazione.

I referenti dell’emergenza in loco sono i Sigg.:

➢ Conzada Massimiliano: 335.7572958

➢ Gris Vittorio: 339.8180614

REGOLAMENTO

Art. 1

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Feltre vivere il Centro storico, con il patrocinio e la collaborazione dell’Assessorato beni comuni, turismo e ambiente del Comune di Feltre, rientra tra le manifestazioni così definite all’art. 2, commi 1° e 2° della Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, di disciplina del settore fieristico: ” Mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e servizi esposti”.

La manifestazione è denominata “Fiera dell’oggetto ritrovato” ed è riservata ai commercianti (professionisti) ed ai venditori non professionali (hobbisti), che intendono vendere e/o scambiare oggetti usati e di antiquariato. Alcuni spazi sono riservati alle associazioni.

L’iniziativa intende perseguire obiettivi di carattere promozionale nel cui ambito l’attività di vendita, pur se ammessa in quanto necessaria e consentita dalla normativa, non costituisce la finalità primaria della manifestazione, che è quella favorire la “cultura” del riuso, del riciclo, del restauro degli oggetti in una prospettiva di sotenibilità ambientale, sociale ed economica.

E’ fatto divieto di vendita di tutti gli oggetti palesemente in contrasto con lo spirito della manifestazione.

Art. 2

La manifestazione ha sede in Feltre, nel Centro Storico e principalmente in Piazza Maggiore e nelle vie adiacenti in ogni seconda domenica del mese. L’accesso agli spazi espositivi è consentito solamente contro il pagamento della quota di adesione giornaliera stabilita in € 25,00  per professionisti e hobbisti e in € 15,00 per comitati e associazioni. 

L’assegnazione dei posteggi è condizionata al pagamento da parte degli operatori interessati al soggetto organizzatore della quota di adesione, da effettuarsi durante la mattinata della Fiera su richiesta del personale addetto. 

Le domande di partecipazione vanno presentate in forma scritta all’Associazione organizzatrice tramite il sito www.fieraoggettoritrovato.org almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

L’Organizzatore si riserva, nell’interesse della manifestazione, di esaminare domande presentate dopo il termine suindicato e fino al giorno della manifestazione, ma senza garanzia di riscontro e di ammissione. I soggetti richiedenti saranno ammessi, a discrezione dell’Organizzazione e nell’interesse della manifestazione, previa accettazione delle condizioni di cui ai successivi punti 5, 6 e 7, fino ad esaurimento della disponibilità di superficie concessa. L’eventuale ammissione non costituisce diritto di accesso a edizioni successive, non è cedibile ed è valida solo per il soggetto richiedente.

Art. 3

Lo spazio su cui organizzare la propria esposizione è assegnato dagli organizzatori. Le operazioni di scarico devono avvenire entro le 07:30 e quelle di sgombero non potranno avere inizio prima delle 18, salvo diversa disposizione. L’accesso al luogo in cui si tiene la Mostra Mercato è consentito agli automezzi per le sole operazioni di carico e scarico; essi devono essere quindi immediatamente allontanati.

Art. 4

Lo spazio massimo per la bancarella è di mt 4×3, salvo esigenze particolari da concordare. Le merci devono essere sistemate con ordine, gusto e su tavoli. Alcuni spazi in misura variabile sono riservati per iniziative collaterali. 

Art. 5

Ogni espositore deve tenere un comportamento corretto e consono all’ambiente che lo circonda nel rispetto degli altri partecipanti alla Fiera. Inoltre, dovrà:

A. allestire lo spazio che gli è riservato senza andare oltre l’area assegnata

B. permanere per tutta la durata della manifestazione e provvedere allo sgombero dell’area alla fine della stessa, senza lasciare carte, cartoni o altro materiale che insudici il posto, depositando il materiale di rifiuto negli appositi contenitori predisposti dall’organizzazione

C. moderare i rumori che possono disturbare lo svolgimento della mostra. In particolare modo è fatto divieto assoluto all’espositore di usare dispositivi di amplificazione sonora

D. non intralciare con alcunché i corridoi di passaggio della mostra – mercato

E. effettuare la vendita nel rispetto della vigente normativa fiscale

F. astenersi dall’esporre materiale pubblicitario di prodotti ed iniziative che esulino dall’attività espositiva

G. Ancorare i gazebi e/o ombrelloni in modo che non possano costituire pericolo alcuno

H. Allestire il proprio banco secondo requisiti di stabilità e solidità

I. Nel caso in cui vengano esposti taglienti, questi dovranno essere custoditi in espositore chiuso e/o non immediatamente fruibile da parte del cliente

All’atto della domanda il richiedente si impegna a partecipare alla manifestazione nel posteggio che gli verrà assegnato, anche se le dimensioni risulteranno diverse da quelle richieste, e ad accettare le condizioni previste dal presente regolamento, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni integrative che dovessero essere emanate dall’Organizzazione in qualsiasi momento, nell’interesse della manifestazione.

Art. 6

Gli organizzatori provvederanno a:

Comunicare l’evento secondo le forme di legge e a chiedere ed ottenere la licenza di cui all’art. 80 del TULPS, qualora siano installate apposite strutture per il pubblico nonché a presentare nei termini previsti dal servizio comunale competente la documentazione integrativa eventualmente richiesta

Approntare le strutture entro il termine concordato con il comune, anche ai fini della effettuazione dell’eventuale sopralluogo di verifica

Provvedere al pagamento della TOSAP/COSAP (se dovuta) nei termini previsti dai rispettivi regolamenti comunali, direttamente presso i concessionari dei servizi

– Disporre affinché l’area sia funzionalmente attrezzata con contenitori per il deposito dei rifiuti da parte del pubblico e quant’altro necessario alla funzionalità della manifestazione, con particolare attenzione all’aspetto igienico sanitario.

Determinare la disposizione dei posteggi e il numero massimo degli espositori entro l’area concessa, secondo la propria discrezionalità e per il miglior successo della manifestazione, ma tenendo conto che, per numero e disposizione, non si crei pericolo per la sicurezza pubblica e siano assicurati idonei corridoi di servizio per i mezzi di soccorso pubblico

Controllare, nell’ambito della propria attività organizzativa, che gli espositori siano muniti, per l’esposizione, di idonea e adeguata attrezzatura, e si attengano alle seguenti restrizioni di carattere generale:

1. Rispettare il perimetro dello spazio assegnato;

2. Nel caso in cui vengano esposti taglienti, questi dovranno essere custoditi in espositore chiuso e/o non immediatamente fruibile da parte del cliente;

3. Ancorare i gazebi e/o ombrelloni in modo che non possano costituire pericolo alcuno;

4. Allestire il proprio banco secondo requisiti di stabilità e solidità.

Art. 7

Contro i trasgressori alle presenti disposizioni possono essere adottati dall’organizzatore i provvedimenti dell’allontanamento dalla manifestazione e dell’esclusione anche definitiva dalle manifestazioni future, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative o penali previste da altre leggi o regolamenti vigenti in materia

L’organizzazione non risponde di responsabilità di qualsiasi natura per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, all’ente organizzatore, agli espositori o ai frequentatori dei luoghi destinati alla manifestazione, né per eventuali danni arrecati o subiti da terzi a qualsiasi titolo, nonché per furti subiti.

Ogni singolo operatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare alla cosa pubblica o privata o a persone nell’espletamento della propria attività.

Art. 8

L’espositore è tenuto alla conoscenza del presente regolamento e alle norme in esso contenute e la sua partecipazione alla Fiera dell’Oggetto Ritrovato implica la sua totale accettazione senza riserva alcuna.